Modulistica

Iscrizione all’Albo professionale A e B dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Trentino Alto Adige Südtirol

L’iscrizione all’Albo professionale è disciplinata dall’ art. 9 del D.M. 615/94 Regolamento recante le norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione. La quota di iscrizione per l’anno 2022 è di 175 Euro (€ 138,00 contributo Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige – € 37,00 contributo Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali).

Per l’iscrizione all’Albo professionale è necessario:

a) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;

b) avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l’ambito territoriale e dell’ordine;

c) non essere stata/o già radiato dall’albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l’interdizione dalla professione;

d) essere in possesso di un indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Chi è interessato all’iscrizione deve presentare domanda al Consiglio regionale con il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa. La domanda può essere anticipata via mail o PEC, ma va comunque consegnata l’originale in segreteria (a mano o spedita per posta raccomandata).

Il consiglio provvede alla verifica delle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta. Non è consentita l’iscrizione in più di un albo regionale .

Ricevuta la comunicazione di accettazione dell’iscrizione, è obbligatorio attivare un proprio ACCOUNT PERSONALE nel database nazionale di gestione della formazione continua.

L’obbligo della PEC, dell’account personale per l’adempimento dell’obbligo formativo insieme al versamento del contributo associativo all’Albo sono requisiti necessari ed essenziali per l’esercizio dell’attività professionale.

La violazione di tali adempimenti è considerato comportamento disciplinarmente rilevante (vai alla pagina del Consiglio di Disciplina).

Re iscrizione all’Albo Professionale

Nelle more di una definitiva pronuncia giurisprudenziale di legittimità, la modalità di re iscrizione all’Albo professionale per chi non ha sostenuto l’esame di stato avviene con riserva (senza sostenere l’esame di stato). Nell’ipotesi in cui la pronuncia giurisprudenziale omologasse la delibera del Consiglio Nazionale sul tema delle re iscrizioni e in base alla quale la richiesta di iscrizione è da considerarsi una nuova domanda di iscrizione all’Albo e necessita quindi del possesso dei requisiti previsti dalla norma in vigore pro tempore, l’iscritta/o con riserva dovrà essere cancellata/o dall’Albo e la cancellazione avrà efficacia dalla data della sua deliberazione.

Moduli per la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e la Richiesta del certificato di iscrizione all’Albo professionale

Cancellazione dall’Ordine Professionale

In base all’Atto di Indirizzo n. 01417/1997 del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali si riporta la procedura relativa alle iscrizioni all’Albo. La norma che regola la cancellazione dall’Albo Professionale, contenuta agli art. 10 comma 1. e 11 comma 1. del D.M. 615/94, prevede che possano cancellarsi dall’Albo:

a) coloro che ne facciano domanda o d’ufficio;

b) coloro che non risiedono più nella Regione che costituisce l’ambito territoriale dell’Ordine Regionale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che comporta l’interdizione dalla professione (art. 10 comma 1.).

La cancellazione non è automatica ma deve essere disposta con provvedimento del Consiglio Regionale e decorre:

a) in caso di domanda dell’interessato/a, dalla data di ricevimento della domanda;

b) in caso di variazione della residenza, dalla data della variazione; l’Ordine Regionale che accoglie l’A.S. trasferito/a fa decorrere l’iscrizione dal momento della cancellazione dall’Albo dell’Ordine Regionale di pertinenza;

c) in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che comporta l’interdizione dalla professione, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che deve risultare da apposita certificazione. Si intende “passata in giudicato” la sentenza di condanna non impugnabile per decorrenza dei termini o per esaurimento di tutti i gradi di impugnazione.

Con atto n. n. 229 del 24.10.19 il Consiglio ha deliberato di individuare il 15 Dicembre di ogni anno quale data ultima entro la quale gli iscritti possono eventualmente richiedere la cancellazione dall’Albo professionale regionale e non pagare la quota dell’anno successivo.  Tale decisione è assunta per consentire l’atto di deliberazione conseguente nell’ultima seduta annuale del Consiglio di Dicembre per agevolare il calcolo degli effettivamente iscritti a chiusura d’anno, dato sul quale l’Ordine deve calcolare le quote che saranno incassate a nome del Consiglio Nazionale sulla base della quota individuata annualmente per il suo funzionamento.

La domanda può essere anticipata via mail o PEC, ma va comunque consegnata l’originale in segreteria (a mano o spedita per posta raccomandata).  

Ricordiamo che non è possibile presentare domanda di cancellazione se è in atto un procedimento disciplinare. Se presentata, verrà respinta con delibera di Consiglio e dovrà essere ripresentata alla conclusione dell’iter del procedimento disciplinare. 

La comunicazione di avvenuta cancellazione viene comunicata all’interessata/o mediante posta elettronica.

La cancellazione dall’Albo inibisce l’esercizio della professione e l’utilizzo del titolo di assistente sociale anche se svolto a titolo gratuito, non può essere presentata prima dell’effettivo titolo alla cancellazione in caso di collocamento in quiescenza.

Su indicazioni dell’Ordine Nazionale e sulla base della normativa vigente, alla domanda di  cancellazione va allegata una marca da bollo di € 16,00.

Trasferimento da altro Ordine regionale

In base all’Atto di Indirizzo n. 845/2000 del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali si riporta la procedura relativa ai trasferimenti da un Ordine Regionale ad altro Ordine Regionale.

Il trasferimento nell’Albo di altro Ordine Regionale è disposto a domanda dell’interessato in caso di trasferimento della sua residenza o domicilio professionale in una Regione diversa da quella che costituisce l’ambito territoriale dell’Ordine di Iscrizione.

La domanda di trasferimento va redatta in carta libera e deve contenere l’autocertificazione circa le proprie generalità e il trasferimento dalla precedente alla nuova residenza o domicilio. Su indicazioni dell’Ordine Nazionale e sulla base della normativa vigente, alla domanda di  trasferimento  va allegata una marca da bollo di € 16,00.

La domanda può essere anticipata via mail o PEC (ma va comunque consegnata l’originale in segreteria a mano o spedita per posta raccomandata) all’Ordine verso cui si richiede il trasferimento che a sua volta invierà una nota all’Ordine di provenienza comunicando la volontà dell’iscritta/o di trasferirsi e rimarrà in attesa del nulla osta di trasferimento.

Riconoscimento titolo di studio conseguito all’estero

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti a una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia, in base al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115. Presso il Ministero è a tale scopo istituita una Conferenza dei Servizi composta da rappresentanti delle 28 professioni regolamentate.

Il professionista con un titolo conseguito all’estero, una volta valutata dalla Conferenza dei servizi la congruenza dei percorsi formativi, per poter richiedere l’iscrizione all’Albo, ove necessario, dovrà completare la formazione con misure compensative che comportano periodi di tirocinio o un esame scritto e orale, ovvero percorsi di studio integrativo con prove finali. Maggiori informazioni sono disponibili alla apposita pagina sul sito del Ministero della Giustizia