Iscrizione all’Albo professionale A e B dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Trentino Alto Adige Südtirol
L’iscrizione all’Albo professionale è disciplinata dall’ art. 9 del D.M. 615/94 Regolamento recante le norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione. La quota di iscrizione per l’anno 2022 è di 175 Euro (€ 138,00 contributo Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige – € 37,00 contributo Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali).
Per l’iscrizione all’Albo professionale è necessario:
a) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
b) avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l’ambito territoriale e dell’ordine;
c) non essere stata/o già radiato dall’albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l’interdizione dalla professione;
d) essere in possesso di un indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC)
Chi è interessato all’iscrizione deve presentare domanda al Consiglio regionale con il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa. La domanda può essere anticipata via mail o PEC, ma va comunque consegnata l’originale in segreteria (a mano o spedita per posta raccomandata).
Il consiglio provvede alla verifica delle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta. Non è consentita l’iscrizione in più di un albo regionale .
Ricevuta la comunicazione di accettazione dell’iscrizione, è obbligatorio attivare un proprio ACCOUNT PERSONALE nel database nazionale di gestione della formazione continua.
L’obbligo della PEC, dell’account personale per l’adempimento dell’obbligo formativo insieme al versamento del contributo associativo all’Albo sono requisiti necessari ed essenziali per l’esercizio dell’attività professionale.
La violazione di tali adempimenti è considerato comportamento disciplinarmente rilevante (vai alla pagina del Consiglio di Disciplina).
Re iscrizione all’Albo Professionale
Nelle more di una definitiva pronuncia giurisprudenziale di legittimità, la modalità di re iscrizione all’Albo professionale per chi non ha sostenuto l’esame di stato avviene con riserva (senza sostenere l’esame di stato). Nell’ipotesi in cui la pronuncia giurisprudenziale omologasse la delibera del Consiglio Nazionale sul tema delle re iscrizioni e in base alla quale la richiesta di iscrizione è da considerarsi una nuova domanda di iscrizione all’Albo e necessita quindi del possesso dei requisiti previsti dalla norma in vigore pro tempore, l’iscritta/o con riserva dovrà essere cancellata/o dall’Albo e la cancellazione avrà efficacia dalla data della sua deliberazione.