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22/01/2022

Nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12

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E’ in vigore dal 1° gennaio 2022 il Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12

Alcune note

Premesso che il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascuna/o iscritta/o deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative di cui all’art. 13 svolte nell’anno precedente, mediante l’inserimento nella propria area riservata
Art. 13
Attività formative
1. La partecipazione alle attività formative, anche quelle svolte in modalità telematica, consente la maturazione di un numero di crediti pari al numero delle ore di attività.
2. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative:
a) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale
professionale;
b) partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master attinenti al Servizio Sociale professionale;
c) partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio;
d) partecipazione ad iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipendente;
e) partecipazione ad incontri di supervisione professionale individuali svolti da assistenti sociali;
f) partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti
sociali e no, rivolti a gruppi mono e/o multiprofessionali;
g) attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale o dai Consigli
regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, questionari online, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla
elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;
h) attività̀ di docenza universitaria, attività didattica e/o di laboratorio, cultore della
materia;
i) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari
istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
j) svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
k)svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio,
anche eseguiti con modalità telematiche;
l) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

Partecipazione ad eventi e attività svolte all’estero
La/il  professionista che frequenta corsi di formazione all’estero potrà vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea richiesta al Consiglio nazionale.
La/il  professionista interessata/o può procedere a formulare istanza di riconoscimento dell’evento estero inoltrando al Consiglio nazionale, entro l’anno in cui si è svolto l’evento, l’attestazione comprovante la frequenza e la documentazione relativa all’evento formativo (il programma, le materie oggetto dell’evento, i relatori).

Regolamento per la Formazione Continua

Linee d’indirizzo