Formazione e accreditamento – Iscritti

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Piano dell’Offerta Formativa

I Consigli regionali dell’Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono e inviano al Consiglio nazionale, il piano dell’offerta formativa (POF) a valenza annuale (art. 15 comma 2 del Regolamento per la formazione continua)
E’ possibile visionare il Piano dell’Offerta Formativa del CROAS Trentino Alto Adige per anno.

Regolamento per la Formazione Continua

Per effetto dell’art.7 del D.P.R. 137/2012, dal primo gennaio 2014 anche le e gli assistenti sociali devono assolvere all’obbligo della formazione professionale continua … “al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale (…)”.

Primo triennio 2014-2017
Secondo triennio 2017-2019
Terzo triennio formativo 2020-2022
Quarto triennio formativo 2023-2025 (in vigore)

Il Regolamento per la formazione continua, indica a ogni iscritta/o l’obbligo a conseguire nel triennio 60 crediti formativi di cui almeno 15 crediti deontologici.

Perché siano considerati validi nel triennio di riferimento, i dati devono essere inseriti entro e non oltre il 31 marzo dell’anno seguente la conclusione del triennio (31 marzo 2026 per il triennio in corso). nella propria AREA RISERVATA. La valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo avviene al termine del triennio. La mancata acquisizione dei crediti formativi necessari per l’adempimento dell’obbligo formativo comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dall’art. 81 del Codice deontologico.

Per le e gli Assistenti sociali neoiscritte/i, il vincolo dell’assolvimento dell’obbligo formativo decorre a partire dall’anno solare successivo a quello di iscrizione, ma attenzione:

  • se l’iscrizione è avvenuta nel corso del primo anno del triennio formativo, l’iscritta/o dovrà conseguire, a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione 40 crediti formativi di cui almeno 10 crediti formativi deontologici.
  • se l’iscrizione è avvenuta nel corso del secondo anno del triennio formativo, si dovranno conseguire, a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione, 20 crediti formativi di cui almeno 5 crediti formativi deontologici.

Vengono computati ai fini dell’assolvimento anche attività fruite o svolte nell’anno di prima iscrizione, purché in data successiva alla stessa, sempre tenendo come riferimento il triennio formativo.

La/il professionista interessata/o che frequenta corsi di formazione all’estero può caricare l’attività sulla piattaforma attraverso l’area riservata (la competenza è del Consiglio Nazionale)

Il Regolamento per la Formazione Continua prevede l’esonero dall’obbligo formativo in alcuni casi indicati all’art 11.

Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137 del 2012 in vigore dal 1° gennaio 2023

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Calendario Corsi

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FAQ

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