Art 70 del Codice Deontologico
È opportuno che l’iscrizione all’Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l’accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all’Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
La normativa europea in materia di domicilio professionale (art. 16 della legge n. 526/1999) fa coincidere la residenza con il domicilio professionale per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri dei professionisti degli Stati membri dell’UE.
NOTA BENE: il Codice deontologico sottolinea l’opportunità che l’iscrizione all’Albo professionale segua il domicilio professionale. Questa sottolineatura non ha valore afflittivo della libertà di movimento, ma rappresenta l’attesa di un comportamento responsabile da parte del professionista nel considerare la scelta di far seguire l’iscrizione all’Albo al proprio domicilio professionale, un servizio reso alle persone e all’intera comunità professionale.
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La quota associativa ammonta a € 175,00 (€ 138,00 contributo versato per l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige – € 37,00 contributo versato per il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali)
Per le prime iscrizioni è dovuto anche il versamento di € 168,00 quale tassa di Concessione Governativa per l’iscrizione
all’Albo professionale e la ricevuta di versamento di € 50,00 quale tassa relativa ai diritti di segreteria a favore dell’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige
Art 82 Codice Deontologico
Il mancato pagamento della quota associativa all’Ordine per due annualità consecutive comporta l’automatica sospensione, in via amministrativa, dall’esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell’iscritto, pervia diffida. Della sospensione è data immediata comunicazione al datore di lavoro, se presente, e all’Autorità Giudiziaria quando previsto dalla legge. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
La normativa in materia equipara la quota di iscrizione agli Ordini o Collegi Professionali a un credito esigibile al pari di altri tributi (per esempio il bollo di circolazione), pertanto, in caso di mancato versamento, ne consegue la perseguibilità sul piano amministrativo e sul piano disciplinare con procedimento in capo al Consiglio Territoriale di Disciplina. In caso di mancato versamento entro la data fissata alla quota verrà applicata la maggiorazione prevista dalla legge.
No. La quota versata all’Ordine può essere detratta dalla denuncia dei redditi solo dai titolari di partita IVA.
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Nota Bene: Con atto n. n. 229 del 24.10.19 il Consiglio TAA ha deliberato di individuare il 15 Dicembre di ogni anno quale data ultima entro la quale gli iscritti possono richiedere la cancellazione dall’Albo professionale regionale e non pagare la quota dell’anno successivo.
Nelle more di una definitiva pronuncia giurisprudenziale di legittimità, la modalità di re iscrizione all’Ordine per chi non ha sostenuto l’esame di stato avviene con riserva (senza sostenere l’esame di stato). Nell’ipotesi in cui la pronuncia giurisprudenziale omologasse l’orientamento del Consiglio nazionale espresso con la delibera n. 177 del del 18 novembre 2017 sul tema delle re iscrizioni e in base alla quale la richiesta di re iscrizione è da considerarsi una nuova domanda di iscrizione all’Albo e necessita il possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore pro-tempore, l’iscritto ‘con riserva’ dovrà essere cancellato dall’Albo e la cancellazione avrà efficacia ex nunc cioè dalla data della sua deliberazione.
La polizza assicurativa è obbligatoria ex D.P.R. 07/08/2012 n.137 per chi esercita la libera professione e consigliata, ma non esplicitamente richiesta, per tutti coloro che esercitano la professione da dipendenti. La polizza di Responsabilità Civile Professionale, infatti, mantiene indenne l’assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per i danni involontariamente, anche con colpa grave, cagionati a terzi. Questo sia per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, sia per danni puramente pecuniari, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’esercizio delle attività di Assistente Sociale.
l liberi professionisti hanno l’obbligo di comunicare il numero di polizza e il numero di partita iva inserendolo autonomamente nella propria area riservata.
NOTA BENE: nel caso in cui la parte che si ritiene danneggiata agisca non nei confronti del singolo professionista, ma direttamente nei confronti dell’amministrazione di appartenenza e l’amministrazione fosse ritenuta responsabile e condannata al pagamento di un risarcimento, allora non è affatto escluso che l’assistente sociale possa essere condannato a titolo di responsabilità erariale, procedimento relativamente al quale la Polizza di Responsabilità Civile Professionale è efficace solo se in essa ne è espressamente prevista tale evenienza.
Comunicazione del CNOAS del 22 dicembre 2020
Il Consiglio nazionale ha rinnovato per il prossimo triennio con la società Reale Mutua di Assicurazione l’accordo per la polizza di responsabilità civile per le attività professionali; il valore del premio – a seguito di una trattativa in tal senso – è stato ridotto e quantificato in € 70,00 o a € 100,00 annue a seconda del massimale richiesto.
La sottoscrizione può avvenire presso qualsiasi agenzia della Reale Mutua di Assicurazione oppure collegandosi autonomamente, in via telematica, al sito dedicato (Reale Mutua/Cnoas).
Dal primo gennaio 2018 il mancato possesso di una casella PEC (casella personale di posta elettronica certificata) è considerato un comportamento disciplinarmente rilevante e sanzionato secondo l’articolo 26 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare.
NOTA BENE: la PEC deve essere personale. Non è valida la PEC dell’Ente presso cui si lavora. Ogni indirizzo PEC viene,infatti, inserito dall’Ordine in un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Lo scopo è quello di offrire un punto unico di accesso istituzionale agli indirizzi PEC di tutti i professionisti italiani.
Per esercitare la professione di assistente sociale sia in forma autonoma sia di rapporto di lavoro subordinato, è necessario essere in possesso del diploma universitario, avere conseguito l’abilitazione mediante l’esame di Stato ed essere iscritti all’albo professionale (ex Legge 23 marzo 1993, n.84).
Chiunque esercita abusivamente una professione* per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila (art. 348 Codice penale)
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* Il requisito dell’abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come per esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell’esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo professionale.
Compete al Ministero della Giustizia il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero. Le informazioni e la modulistica sono disponibili QUI
Il titolo di dottore può essere legittimamente utilizzato non soltanto dall’ iscritto all’ Albo che, sulla scorta dell’ordinamento universitario vigente, abbia conseguito una laurea magistrale o una laurea breve triennale, ma anche da quello che abbia conseguito:
1. un diploma di laurea all’ esito di un corso universitario di durata non inferiore a un biennio ovvero non superiore ad un triennio;
2. un diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali di livello universitario, all’ esito della frequentazione di un corso triennale.
Per effetto dell’art.7 del D.P.R. 137/2012, dal primo gennaio 2014 anche gli assistenti sociali devono assolvere all’obbligo della formazione professionale continua … “al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale (…)”.
Primo triennio 2014-2017
Secondo triennio 2017-2019
Terzo triennio formativo 2020-2022 (in vigore)
Il Regolamento per la formazione continua, indica a ogni iscritta/o l’obbligo a conseguire nel triennio minimo 45 crediti formativi, e 15 crediti deontologici.
Per le domande relative all’area riservata e la formazione continua leggi QUI
I professionisti che frequentano corsi di formazione all’estero potranno vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea richiesta (in italiano) al Consiglio nazionale via PEC (cnoas@pec.it ). Il professionista interessato può procedere a formulare istanza di riconoscimento dell’evento estero inoltrando al Consiglio nazionale, entro l’anno in cui si è svolto l’evento, l’attestazione comprovante la frequenza e la documentazione relativa all’evento formativo (il programma, le materie oggetto dell’evento, i relatori).
Art. 81 del Codice Deontologico
La mancata acquisizione dei crediti formativi necessari per l’adempimento dell’obbligo formativo comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza dei Consigli Territoriali di Disciplina in ordine alla valutazione delle eventuali circostanze esimenti. In particolare:
a) la carenza di crediti formativi entro il limite massimo del venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della censura;
b) la carenza di crediti formativi superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di 0,5 giorni di sospensione per ogni credito formativo mancante, con arrotondamento in eccesso
In base al Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali la violazione dell’obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio regionale al Consiglio di disciplina territorialmente competente per le valutazioni e i provvedimenti di competenza.