La Legge 23 marzo 1993, n. 84 – Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’ Albo professionale – ha sancito l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale per poter svolgere la professione di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista sia in regime di lavoro autonomo, sia in regime di lavoro dipendente.
L’Albo professionale è suddiviso in due sezioni:
Sez. A – Assistente sociale specialista – possesso della laurea magistrale nella Classe LM 87 Servizio sociale e politiche sociali e superamento dell’esame di Stato di abilitazione professionale per l’iscrizione all’Albo professionale – sezione A, Assistente sociale specialista (D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 capo IV);
Sez. B – Assistente sociale – possesso della laurea nella Classe L 39 Servizio sociale e superamento dell’esame di Stato di abilitazione professionale per l’iscrizione all’Albo professionale – sezione B, Assistente sociale (D.P.R. del 5 giugno 2002, n. 328 capo IV).
L’art. 70 del Codice Deontologico sottolinea l’opportunità che l’iscrizione all’Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l’accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all’Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.